Richiesta di chiarimenti sull’interpretazione del testo della riforma dell’editoria
17 Luglio 2017Editoria, appello a Mattarella: il governo vuole far chiudere centinaia di giornali
16 Dicembre 2018Nei giorni scorsi abbiamo presentato al dipartimento editoria della Presidenza del Consiglio alcuni quesiti sull’interpretazione di alcune parti della legge di riforma dell’editoria
Periodicità
Quesito n. 1: nell’ipotesi in cui una cooperativa editrice di un periodico modifichi la periodicità (esempio da mensile a settimanale o da settimanale a mensile) perde l’anzianità di edizione? E nell’ipotesi in cui la periodicità passi da quotidiano a periodico o da periodico a quotidiano?
Nota: La lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 prevede come requisito per accedere ai benefici di legge l’anzianità biennale di costituzione e di edizione della testata per la quale si richiede il contributo; ed è stato abrogato il comma 457 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; quindi, ad avviso della scrivente associazione, il cambio di periodicità è ammesso dalla nuova normativa.
Quesito n. 2: fermi rimanendo i massimali previsti per le singole tipologie di pubblicazione, è possibile per un’impresa editrice di un periodico cartaceo proporre l’edizione digitale con periodicità quotidiana?
Nota: L’articolo 9 del decreto legislativo 15 maggio 2015, n. 70 non prevede un regime di contributi diverso per periodicità diverse; quindi, ad avviso della scrivente associazione, la maggiore periodicità per l’edizione solo digitale dovrebbe essere consentita.
Titolarità delle imprese editrici
Quesito n. 3: tra gli enti senza scopo di lucro particolare disciplina ricoprono le fondazioni, per le quali è richiesto un soggetto fondatore e l’iscrizione ad un registro per il riconoscimento della personalità giuridica. Si chiede di sapere se requisito per accedere ai contributi o per consentire l’accesso alla società controllata è la costituzione o il riconoscimento della personalità giuridica; inoltre, atteso il regime delle fondazioni e la riconducibilità delle stesse alle volontà del soggetto che ha destinato il patrimonio alle finalità sociali, se il principio di separazione del patrimonio e di autonomia della Fondazione siano sufficienti per attestare il legittimo possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Nota: nel corso degli ultimi anni è accaduto che nuclei ispettivi della Gdf abbiano contestato la riconducibilità a persone fisiche della fondazione. Ma questa caratteristica è tipica delle fondazioni che vengono, per definizione, costituite da soggetti che destinano alle finalità delle fondazioni un patrimonio; inoltre con l’iscrizione nei registri tenuti dalle Prefetture e dalle Regioni alle Fondazioni viene riconosciuta la personalità giuridica e vengono assoggettate ad un controllo pubblico relativo all’effettiva strumentalità delle attività dell’ente rispetto alle finalità della fondazione. Si chiede, quindi, di conoscere le indicazioni del Dipartimento su questo punto.
Quesito n. 4: La lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 prevede come requisito per accedere ai contributi l’anzianità biennale di costituzione e di edizione della testata per la quale si richiede il contributo; e il comma 3 del medesimo articolo prevede l’esenzione di detto requisito per le imprese, le associazioni e gli enti che provvedono ad adeguare l’assetto societario alle prescrizioni del decreto e che hanno percepito il contributo per l’annualità precedente. Nell’ipotesi in cui la partecipazione di controllo di una società di capitali costituita da oltre due anni e che edita lo stesso giornale per il quale è intenzionata a chiedere il contributo, venga ceduta ad un ente non profit il requisito dell’anzianità decorre dal possesso dell’assetto partecipativo richiesto dalla norma o la società può avere immediato accesso ai benefici previsti dalla legge?
Nota: La norma non chiarisce se il possesso della partecipazione da parte di un ente non profit sia requisito ai fini dell’anzianità.
Quesito n. 5: La lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 prevede come requisito per accedere ai contributi l’anzianità biennale di costituzione e di edizione della testata per la quale si richiede il contributo; e il comma 3 del medesimo articolo prevede l’esenzione di detto requisito per le imprese, le associazioni e gli enti che provvedono ad adeguare l’assetto societario alle prescrizioni del decreto e che hanno percepito il contributo per l’annualità precedente. Nella faq pubblicata sul sito il Dipartimento informazione editoria ha ritenuto in linea con la previsione della norma l’ipotesi di costituzione di una nuova società di capitali editrice della testata ammessa ai contributi nell’ipotesi in cui l’ente senza scopo di lucro che prima editava la testata detenga la totalità del capitale della nuova società. Nella faq si fa riferimento agli enti o agli enti senza scopo di lucro. Si chiede se tale fattispecie sia estendibile anche all’ipotesi in cui una cooperativa giornalistica che già percepiva i contributi costituisca una società a responsabilità limitata per l’edizione del giornale, detenendo la totalità del capitale.
Nota: Le cooperative sono, comunque, enti senza scopi di lucro e, quindi, l’ipotesi prospettata dovrebbe essere in linea con la previsione di legge e con la faq già pubblicata sul sito del Dipartimento.
Quesito n. 6: ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, un giornalista iscritto all’Ordine nella sezione dei praticanti può essere socio di una cooperativa giornalistica?
Nota: i giornalisti praticanti sono iscritti all’Ordine dei giornalisti, ma in una apposita sezione tenuta dall’Ordine stesso. Si chiede, pertanto, di conoscere se un giornalista praticante può, ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, essere socio di una cooperativa giornalistica. A parere della scrivente associazione la risposta è pacificamente sì, ma poiché in passato ci sono stati casi di contestazioni su questo specifico punto, chiediamo di fugare ogni dubbio.
Pubblicità del contributo
Quesito n. 7: la lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, prevede l’obbligo per l’impresa di dare evidenza nell’edizione della testata del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo ricevuti; il termine finanziamento generico è riferibile anche a finanziamenti privati o concessi da istituti di credito? Con quali modalità è necessario dare evidenza dei finanziamenti ricevuti? E’ sufficiente indicare nell’edizione cartacea che la testata è beneficiaria di contributi pubblici e rimandare per il dettaglio ad una sezione del sito richiamata in testata? La pubblicità del contributo va data sulla base dell’ultimo contributo incassato, pubblicato sul sito del Dipartimento informazione editoria?
Nota: la necessità di rendere trasparente l’ottenimento del contributo va correlata all’esigenza di non rendere eccessivamente pesanti le gerenze dei giornali. Comunque, è necessario per le imprese avere indicazioni precise sulla modalità di assolvimento di quanto previsto dalla lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Costi
Quesito n. 8: In relazione al costo del personale l’imputazione alle due edizioni della relativa quota richiede un apprezzamento del legale rappresentante, nell’ipotesi in cui i dipendenti non lavorino esclusivamente per una delle due; alcune imprese associate, quindi, utilizzano un criterio semplice, ossia imputano, come detto nell’ipotesi in cui non vi sia una specifica attività per una delle due, il costo al 50 per cento all’edizione cartacea ed al 50 per cento a quella digitale. Questa scelta, ininfluente ai fini della determinazione del contributo, in quanto le due edizioni hanno un’uguale intensità di agevolazione, deriva dalla teoria del costo redazionale della prima copia che, chiaramente, è il medesimo per l’edizione cartacea e quella digitale. Si chiede, pertanto, di conoscere gli orientamenti degli uffici su quest’impostazione e, eventuali, altre indicazioni per questo tipo di fattispecie.
Nota: nel corso degli ultimi anni le verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza hanno evidenziato i rischi di avere gravi contestazioni anche in assenza di benefici derivanti dai comportamenti assunti. L’intensità di contributo per il costo del personale è il medesimo sia per l’edizione digitale che per quella cartacea; ma la ripartizione del costo del personale tra le due edizioni è demandata ad un apprezzamento delle imprese che rischia di essere contestato. Per tale ragione si chiede di avere precise indicazioni sui criteri da seguire.
Quesito n. 9: L’adeguamento alle nuove norme in materia di edizioni digitali richiede spesso l’ammodernamento dell’hardware e del software; chiaramente il sistema editoriale è strumentale sia all’edizione cartacea che a quella digitale. Si chiede, quindi, se le quote di ammortamento per l’acquisto dei computer, dei server e dei relativi software possono essere indicati in relazione all’edizione digitale, dando per presupposto che gli stessi, comunque, saranno utilizzati anche per l’edizione cartacea.
Nota: la correlazione tra edizione cartacea e digitale rende necessaria l’adozione di una tecnologia in grado di supportare entrambe le edizioni. Si chiede, pertanto, se possono essere portati nel prospetto dei costi le quote di ammortamento relative all’acquisto di hardware e software strumentali all’edizione digitale, ma comunque in grado di supportare anche le attività relative all’edizione cartacea.
Quesito n. 10: In relazione ai costi per l’edizione digitale l’ampiezza delle definizioni delle lettere da d) a g) del primo comma dell’articolo 8 del decreto legislativo meritano alcuni chiarimenti. In particolare, in riferimento alla lettera e) il costo per la gestione si intende riferito a quella meramente tecnologica o anche alla gestione dei contenuti? Cosa si intende per manutenzione evolutiva? In riferimento alla lettera f) la gestione e l’alimentazione delle pagine web includono i costi sostenuti per servizi strettamente connessi all’edizione digitale, come la fornitura di contenuti giornalistici, anche multimediali, la gestione dei social network, l’attivazione di strumenti di Seo e di Sem e la gestione delle statistiche?
Nota: come per il quesito precedente si chiede di avere un’elencazione esaustiva dei costi ammissibili, tenendo conto della complessità della gestione e dell’alimentazione, anche contenutistica, dell’edizione digitale, della necessità di correlarla ai social network e di garantire il flusso continuo di contenuti autoprodotti e di aggiornamenti richiesti dalla lettera a) del secondo capoverso del comma 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Quesito n. 11: In relazione ai costi di cui al quesito precedente si chiede se gli stessi sono ammissibili a contributo nell’ipotesi in cui i relativi servizi vengano forniti da collaboratori non in possesso di partita Iva.
Nota: appare pacifico che i costi sostenuti per servizi forniti da soggetti con partita Iva, imprese o professionisti siano ammissibili, qualora rispondano ai requisiti oggettivi previsti dalla legge, si chiede di sapere se sono ammissibili quelli forniti da persone fisiche con regimi di collaborazione.
Rispetto contratto nazionale di lavoro
Quesito n. 12: la lettera b) dell’articolo 1 dell’articolo 5 prevede il regolare adempimenti degli obblighi derivanti da ciascuna tipologia di contratto collettivo nazionale o territoriale applicato dall’impresa richiedente il contributo. Nell’ipotesi di contestazione da parte di eventuali enti accertatori si apre un percorso conciliativo o giurisdizionale che richiede il trattamento del caso da parte del giudice. Nelle more dell’accertamento da parte del giudice l’impresa può essere considerata in regola? E, inoltre, nell’ipotesi di soccombenza nel giudizio, ma di regolarizzazione delle posizioni oggetto di giudizio nei tempi e con le modalità prescritte dalla sentenza l’impresa può essere considerata in regola con la disposizione normativa?
Nota: la norma è estremamente generica ed esiste il rischio che l’apertura di un singolo contenzioso, da parte di un dipendente o di un ente previdenziale, possa essere inquadrato come causa di decadenza dal diritto ai contributi. Pertanto, è necessario un parere del Dipartimento che inquadri con maggiore precisione la portata della norma, definendo in maniera specifica le varie fattispecie.
Edizione digitale
Quesito n. 13: in riferimento a quanto previsto dalla lettera a) del secondo comma del decreto legislativo 15 maggio 2015, n. 70, la norma prevede la pubblicazione di almeno 20 articoli o contenuti multimediali aggiornati con una frequenza minima di almeno tre volte al giorno per i giornali quotidiani e quattro volte a settimana per i periodici. Sembra pacifico che il riferimento dell’aggiornamento vada fatto ai contenuti nel loro complesso e che, quindi, il sito vada aggiornato almeno tre volte al giorno; infatti, è chiaro che aggiornare tre volte al giorno lo stesso contenuto è improponibile se non per contenuti che per loro intrinseca valenza informativa presuppongano la necessità di essere aggiornati.
Nota: l’aggiornamento per tre volte al giorno di venti notizie presuppone che ogni giorno ci siano venti attentati alle torri gemelle. Nonostante appaia evidente che la norma presupponga che il termine aggiornamento vada riferito al sito e non alle singole notizie è opportuno avere un’indicazione in tal senso.
Quesito n. 14: in riferimento sempre a quanto previsto dalla lettera a) del secondo comma del decreto legislativo 15 maggio 2015, n. 70, per i periodici la norma prevede la pubblicazione giornaliera di almeno 20 articoli o contenuti multimediali aggiornati con una frequenza minima di almeno quattro volte settimana per i periodici. Dalla norma appare, quindi, che i periodici debbano, comunque, pubblicare almeno venti contenuti al giorno, anche se potrebbero aggiornare il sito quattro volte a settimana. Ma, chiaramente, inserire venti contenuti al giorno, anche se alla stessa ora, significherebbe aggiornare l’edizione digitale almeno sette volte a settimana. Si chiede, quindi, di sapere se un periodico che inserisce venti articoli o contenuti autoprodotti a settimana e li aggiorna almeno quattro volte a settimana risponde alle prescrizioni della legge.
Nota: mentre per le testate quotidiane la pubblicazione di almeno venti articoli o contenuti autoprodotti a settimana appare in linea con la periodicità e con l’organizzazione di un quotidiano, questo livello di aggiornamento per un periodico, di fatto, lo trasformerebbe in un quotidiano. Si chiede, quindi, di conoscere l’orientamento del Dipartimento su questo argomento.
Quesito n. 15: in riferimento alla definizione di informazione autoprodotta si chiede se rientra in quest’ambito la produzione di contenuti da parte di collaboratori esterni con e senza partita Iva. In particolare si chiede se si possa qualificare come informazione autoprodotta l’articolo scritto da un professionista (avvocato, notaio, commercialista, ingegnere) che cura una rubrica per il giornale; si segnala che, talvolta, queste collaborazioni avvengono a titolo gratuito. Si chiede, inoltra, se rientra nell’ambito dell’informazione autoprodotta la pubblicazioni di video o foto realizzati da professionisti esterni (tipica ipotesi quella del fotografo professionista) che vengono acquistate spot o in virtù di contratto.
Nota: nella faq già pubblicata il Dipartimento ha fatto un esplicito riferimento all’organizzazione interna del giornale; appare, però, evidente che l’organizzazione di un giornale prevede il ricorso ad una serie di figure (corrispondenti, collaboratori, borderò, opinionisti) che per quanto coordinati dai responsabili delle singole pagine non sono dipendenti dell’impresa editoriale.
Quesito n. 16: il numero 2 del comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 maggio 2015, n. 70, prevede come requisito per accedere ai contributi per l’edizione esclusivamente in formato digitale almeno 40.000 utenti unici mensili. Si chiede di conoscere se questo vincolo vale anche per le imprese editrici che chiedono i contributi sia per l’edizione cartacea che per quella digitale, in quanto l’articolo 7 del suddetto decreto legislativo non include tra i requisiti il parametro degli utenti unici.
Nota: Il differente modello di business tra imprese che editano il giornale cartaceo e digitale e quelle che, invece, editano esclusivamente l’edizione digitale potrebbe essere la ragione per la quale il legislatore ha previsto diversi requisiti; si chiede, comunque, al Dipartimento informazione editoria di chiarire il punto.
Distribuzione
Quesito n. 17: in relazione all’articolo 6 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, il collasso del sistema distributivo e l’assenza del servizio postale pone un problema connesso alla distribuzione delle copie vendute in abbonamento. Si chiede, pertanto, se rientra nell’ambito delle copie vendute l’ipotesi di copie distribuite con il sistema del porta a porta attraverso collaboratori esterni per la consegna di copie agli abbonati.
Nota: La necessità di reprimere abusi nel conteggio delle copie ha indotto il legislatore ad introdurre un sistema che limita l’autonomia distributiva degli editori; nel contempo la crisi del settore ha sostanzialmente monopolizzato il sistema dei distributori locali, riducendo al massimo il potere contrattuale degli editori. Infine, le Poste italiane, fatta eccezione per le grandi città, distribuiscono tre volte a settimana. Per distribuire le copie vendute in abbonamento l’unico sistema rimasto è quello di richiedere a collaboratori esterni di consegnare le copie per gli abbonamenti. Si chiede, pertanto, di conoscere se detta modalità di distribuzione consente di computare le copie tra quelle effettivamente vendute.
Quesito n. 18: in relazione alle copie digitali si chiede se rientrano nel computo di quelle vendute quelle che, a seguito di regolare abbonamento o acquisto singolo, vengono inviate in formato pdf via posta elettronica.
Nota: La richiesta di chiarimenti riguarda in realtà la modalità di dimostrazione della effettiva consegna della copia digitale nell’ipotesi in cui venga inviata all’acquirente non attraverso accesso diretto all’edizione sul sito, ma in pdf con email.
Roma, 05.02.2018