Decreto di attuazione della legge di riforma dell’editoria n. 70 del 15/05/2017
31 Maggio 2017Interpello File sull’interpretazione delle norme della riforma dell’editoria
12 Febbraio 2018Egregio Consigliere
Roberto Marino
Capo del Dipartimento per informazione e l’editoria
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l’informazione e per l’editoria
Via Della Mercede, 9 – 00198 ROMA
Egregio Sottosegretario,
nell’ottica di trasparenza che da anni contraddistingue il rapporto tra il Dipartimento e la scrivente associazione, Le formalizziamo una prima richiesta di interpello circa la corretta interpretazione di alcune norme introdotte dal decreto legislativo del 15 maggio 2017, n. 70.
La lettera b) del primo comma dell’articolo 2 del decreto legislativo prevede tra i soggetti beneficiari dei contributi “le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198”; la successiva lettera c) prevede, invece, che il limite temporale non trova applicazione per “gli enti senza scopo di lucro ovvero per le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti”.
La precedente formulazione della norma, di cui al comma 2-bis dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, includeva nel novero dei soggetti beneficiari le imprese editrici di giornali quotidiani la cui maggioranza del capitale fosse detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro. Categoria estesa anche ai benefici previsti dal comma 3 del medesimo articolo 3.
Si pone, quindi, un duplice problema di raccordo giuridico con la nuova definizione di ente senza scopo di lucro, che ha sostituito quella di ente morale, estendendo il perimetro concettuale. Infatti, in assenza di una definizione codicistica dell’ente senza scopo di lucro, anche una società di capitali il cui statuto escluda la finalità dell’utile è un ente senza fine di lucro. Un ulteriore problema si pone anche in relazione alla possibilità per le cooperative e per le fondazioni o per le società da queste integralmente detenute di accedere ai benefici della legge senza incorrere nei limiti temporali fissati dalla lettera b del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo del 15/05/2017, n. 70.
Ad avviso della scrivente associazione il concetto di ente senza fine di lucro andrebbe applicato, relativamente alle società partecipate, unicamente nell’ipotesi in cui il capitale sia detenuto, per la maggioranza fino al termine stabilito dalla lettera b) del comma 1 e per l’integralità nel seguito, da cooperative, fondazioni ed enti morali che sono i soggetti che, per definizione, oltre a rientrare tipicamente nell’ambito del no profit, garantiscono l’impossibilità per i soci di fruire di utilità indirette, anche a seguito, a titolo esemplificativo, del trasferimento delle quote o delle azioni di partecipazione sociale.
Si richiede, ancora di conoscere se ad avviso dell’amministrazione la limitazione fissata dal comma 459 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2006, n. 255 sia ancora efficace.
Ad avviso della scrivente associazione la limitazione temporale prevista dalla disposizione di cui sopra non è più efficace, essendo i contributi integralmente disciplinati a partire dal 2018 dalle norme contenute nel decreto legislativo del 15 maggio 2017, n. 70.
Al fine di garantire alle imprese editrici un percorso trasparente in vista della necessità di adeguarsi alle nuove norme entro il 1 gennaio 2018 si chiede, inoltre, di conoscere con quali modalità le imprese potranno assolvere alla prescrizione di cui alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo del 15 maggio 2017, n. 70, tenendo conto, da un lato, della necessità di garantire piena trasparenza dell’accesso ai contributi e, dall’altro, del rischio di ripetere la stessa informazione quasi in maniera ossessiva per 360 giorni all’anno.
Una proposta potrebbe essere quella di indicare in tutte le edizioni cartacee e digitali che la società beneficia dei contributi all’editoria con un richiamo al sito web nel quale viene indicato analiticamente l’importo effettivamente ottenuto.
Infine, in relazione al credito d’imposta introdotto dall’articolo 57-bis dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che ha convertito il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 sugli investimenti pubblicitari si chiede di conoscere se lo stesso assume efficacia per gli investimenti incrementali effettuati nel 2017, con la possibilità di fruirne nel 2018, o per quelli effettuati nel 2018.
Ci auguriamo che un’interlocuzione diretta e la precisa individuazione delle fattispecie possa andare nella direzione di garantire la massima trasparenza e di ridurre il rischio di contenziosi.
Roma, 10 luglio 2017