Nota FILE su riforma editoria
22 Maggio 2017Bozza Dlgs contributi diretti post CdM
22 Maggio 2017Proposte in merito ai decreti attuativi
della legge di riforma dell’editoria n.198/2016
A seguito dell’ultimo incontro, e sempre nell’ottica di corretta e trasparente collaborazione, ci permettiamo di elencare punto per punto alcuni possibili scenari applicativi della delega al Governo prevista dalla legge 26 ottobre 2016, n. 198.
La presente nota, di estrema sintesi, è successiva alle più articolate considerazioni già trasmesse con documento precedente. Si premette, inoltre, che su alcuni punti, come ad esempio la definizione di testata nazionale e locale, l’attuale impianto normativo, a seguito della riforma del 2012, sembra aver risposto alle esigenze di semplificazione, trasparenza ed efficacia. Per cui ne consigliamo il mantenimento.
In relazione all’articolo 2, lettera a, comma 1, relativo alle cooperative giornalistiche destinatarie dei contributi:
1) Nessun socio può detenere una quota o una somma di azioni il cui valore nominale sia superiore al 25 per cento dell’intero capitale sociale.
2) Le cooperative devono adeguare le quote o le azioni di partecipazione alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre del 2017.
3) Le cooperative giornalistiche possono associare esclusivamente giornalisti professionisti, pubblicisti o praticanti, e poligrafici, grafici o amministrativi. Le cooperative giornalistiche possono, inoltre, adeguando gli statuti ai sensi dell’articolo 2526 del codice civile, emettere strumenti finanziari che possono essere offerti in sottoscrizione esclusivamente ad investitori qualificati, compresi quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1958, n. 49, i fondi mutualistici ed i fondi pensioni costituiti da cooperative giornalistiche, a prescindere dal tipo di organizzazione societaria adottata. In tale ipotesi i possessori di strumenti finanziari, che possono chiedere un’equa remunerazione del capitale investito, non possono avere più di un decimo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti e, comunque, non hanno diritto di voto in occasione della nomina dell’organo amministrativo, del collegio sindacale, del revisore contabile. Per gli investitori qualificati, come individuati, non si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
In relazione all’articolo 2, lettera a, comma 2, relativo agli enti senza scopo di lucro:
1) L’accesso ai contributi è garantito alle imprese editrici di periodici costituite sotto forma di fondazioni o enti morali. Le fondazioni e gli enti morali devono ottenere la certificazione del bilancio o del rendiconto da un revisore contabile iscritto presso il Registro dei revisori tenuto dal Ministero della giustizia in applicazione del D. lgs. 39/2010. Nella relazione il revisore deve dare evidenza dell’effettiva attività svolta come ente senza scopo di lucro e della destinazione delle risorse derivanti dal contributo.
2) L’accesso ai contributi è garantito, inoltre e secondo le diverse tipologie previste per i quotidiani e per i periodici, alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia integralmente detenuto da cooperative, fondazioni o enti morali. Detti enti sono tenuti a chiedere la certificazione del bilancio o del rendiconto ad un revisore contabile nel quale si dia evidenza dell’effettiva attività svolta come ente senza scopo di lucro. Per accedere a questa tipologia di contributi l’attività di edizione della testata e la detenzione della totalità della partecipazione sociale devono essere, entrambe, effettive da almeno due anni.
Art.2, lett. a, comma 3. Periodo transitorio di 5 anni
1) per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016 n.198 continuano ad essere ammesse al contributo le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro e che alla medesima data già erano ammesse al contributo.
2) Nel quinquennio le aziende di cui sopra potranno mantenere il diritto di accedere ai contributi previsti per le cooperative giornalistiche e per le imprese il cui capitale sia integralmente detenuto da cooperative, fondazioni e enti morali, a condizione che siano in possesso di tutti i requisiti, fatta eccezione per quello relativo all’anzianità biennale.
In relazione all’articolo 2, lettera c, comma 1, relativo ai giornali specialistici:
1) Sono esclusi dall’accesso ai contributi:
a) le imprese editrici di quotidiani e periodici, cartacei e digitali, organi dei movimenti politici e sindacali;
b) le imprese editrici di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico. Non rientrano in questa categoria i periodici che trattano argomenti comunque riconducibili a tematiche culturali, artistiche, sportive e politiche.
Il carattere della testata e l’eventuale esclusione verrà accertata in via preventiva, su domanda degli interessati, dalla Commissione tecnico consultiva di cui all’articolo 54 della legge 5 agosto 1981 n. 416, che si riunirà entro 45 giorni in seduta pubblica alla quale sarà ammessa la partecipazione con contraddittorio del direttore responsabile della testata, al fine di garantire la piena trasparenza della decisione adottata.
In relazione all’articolo 2, lettera d, comma 3, relativo all’edizione digitale del giornale cartaceo:
1) Per edizione digitale si intende la distribuzione on line, con qualsiasi tecnologia, fissa o mobile, dell’edizione cartacea della testata oltre all’attività di aggiornamento del relativo portale, anche se con contenuti differenti per esigenze editoriali. Per la frequenza di aggiornamento si applica quanto previsto dall’ultimo capoverso del comma 1 dell’articolo 3 della legge 16 luglio 2012, n. 103. E’ data, comunque, facoltà agli editori di registrare diverse testate per le diverse edizioni e per il portale. I contributi, comunque, verranno erogati unicamente per una sola testata.
In relazione all’articolo 2, lettera d, comma 4, relativo alla pubblicazione sulla testata dei contributi ricevuti:
1) Le imprese che beneficiano dei contributi di cui alla presente legge devono evidenziare in ogni edizione, comunque diffusa, tale circostanza. Inoltre, al fine di garantire la trasparenza circa il finanziamento delle imprese editrici, anche in esecuzione dell’articolo 21 della Costituzione, tutte le imprese editrici, che a qualsiasi titolo usufruiscono di agevolazioni e contributi, devono pubblicare sul proprio portale il bilancio di impresa, e se appartenente ad un gruppo, di gruppo, ed un modello, la cui formulazione viene demandata alla competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ascoltate le associazioni di categorie, dal quale possa esservi immediata evidenza del valore delle agevolazioni e/o dei contributi ricevuti dallo Stato, dalle Regioni, dagli enti locali o da imprese partecipate da questi soggetti. Il bilancio ed il modello devono essere sempre disponibili sui siti delle singole testate, unitamente all’elenco dei soci.
In relazione all’articolo 2, lettera e, comma 2, relativo alle testate digitali:
1) Alle imprese editrici di testate esclusivamente digitali si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 1 della legge 16 luglio 2012, n.103.
2) In relazione ai costi per l’edizione digitale, i costi ammissibili diversi da quelli relativi al personale non possono superare il cinquanta per cento dei costi del personale.
3) Per accedere ai contributi le imprese editrici di testate esclusivamente on line devono certificare il numero di accessi e di visualizzazioni e renderlo disponibile sul sito. La certificazione in oggetto potrà avvenire sulla base di modalità tecniche che verranno stabilite con un Regolamento, sentito il parere delle associazioni di categoria, e garantendo agli editori libertà di scelta tra gli enti di certificazione delle copie digitali.
In relazione all’articolo 2, lettera e, comma 3, relativo all’introduzione di lavoratori di età inferiore a 35 anni:
1) Includere tra i costi ammissibili, in misura non superiore al dieci per cento dei costi del personale, le collaborazioni prestate dai lavoratori individuati dalla norma.
In relazione all’articolo 2, lettera l, relativo alla rete di vendita:
1) In esecuzione dell’articolo 16 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le imprese di distribuzione al fine di garantire il servizio di distribuzione a parità di condizioni a tutte le imprese editrici che ne facciano richiesta, oltre a non poter avere quote societarie o cointeressenze in imprese editrici di quotidiani e periodici e alle rivendite esclusive, devono applicare tariffe eque, trasparenti e non discriminatorie, orientate al costo con il congruo riconoscimento di un margine di redditività. Dette tariffe sono soggette alla vigilanza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Nell’ipotesi in cui un’impresa di distribuzione operi in regime di monopolio o duopolio di fatto nell’area di appartenenza, il divieto di partecipazione e di cointeressenza di cui al comma precedente si applica anche ai familiari fino al secondo grado, limitatamente alla sola area di competenza.
In relazione all’articolo 2, lettera l, numero 3) relativo alla rete di vendita:
1) I gestori della rete di vendita ed i distributori possono diffondere copie cartacee, anche al di fuori dei punti di vendita tradizionali, ricorrendo a soggetti terzi. Nell’ipotesi in cui tale diffusione sia certificata e tracciata, le copie concorrono alla determinazione del venduto ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 e della lettera b), comma 2 dell’articolo 2 della legge 16 luglio 2012, n. 103.